Art. 7

LEGGE 8 aprile 1952, n. 212

In vigore dal 22 mar 1960
L'importo delle quote complementari della indennità di carovita spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili: lire 2860 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1300 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti; lire 2970 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1350 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999; lire 3090 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1390 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999; lire 3320 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1470 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.
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