Art. 11
LEGGE 8 aprile 1952, n. 212
In vigore dal 13 apr 1952
Il contributo stabilito dagli del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, a favore del "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato", è elevato alla misura unica di centesimi 50 per ogni 100 lire dello stipendio o paga lorda mensile.
Detto contributo è rimborsabile d'ufficio dopo la cessazione dal servizio, per qualsiasi motivo, al titolare o ai suoi aventi causa.
La restituzione avviene senza interessi se effettuata entro un anno dalla data di cessazione dal servizio.
Ove sussista un debito per cessione, la somma da rimborsare è trattenuta fino alla concorrenza del residuo debito, fermo restando il disposto dell'articolo 46 del sopra citato testo unico, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
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