Art. 16

LEGGE 8 aprile 1952, n. 212

In vigore dal 13 apr 1952
Salve le indennità spettanti sul bilancio dello Stato per prestazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento, ogni altro compenso per prestazioni accessorie rese allo Stato o ad enti pubblici deve essere corrisposto ai dipendenti statali, compresi i magistrati, previo assenso del Ministro preposto all'Amministrazione alla quale il dipendente statale appartiene e per il tramite dell'Amministrazione medesima. L'ultimo comma dell'art. 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392, è abrogato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-04-08;212#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo