Art. 22
LEGGE 8 aprile 1952, n. 212
In vigore dal 13 apr 1952
La nuova liquidazione prevista dai precedente articolo 21 si effettua:
1) prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe ed altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione, gli stipendi e paghe stabiliti dalle tabelle di cui agli allegati da I a VI alla presente legge, considerati aumentati ai sensi del precedente , nonchè gli altri eventuali assegni pensionabili previsti dalle disposizioni vigenti alla data da cui ha effetto la presente legge;
2) applicando le disposizioni sulle pensioni in vigore alla data suddetta ed osservando le norme e i criteri di riliquidazione stabiliti dalla legge 29 aprile 1949, n. 221;
3) attribuendo gli assegni di caroviveri nella misura stabilita dal successivo .
Il decreto di riliquidazione della pensione, appena firmato, viene comunicato con ruolo di variazione provvisorio all'Ufficio provinciale del tesoro che inizia subito il pagamento della nuova pensione.
Il pagamento degli arretrati è invece subordinato alla registrazione del decreto da parte della Corte dei conti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-04-08;212#art-22