Art. 23

LEGGE 8 aprile 1952, n. 212

In vigore dal 13 apr 1952
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 21 e 22 non sono applicabili ai personali sottoindicati e alle loro famiglie: ai personali civili dei gruppi A, B e C di grado inferiore al decimo della gerarchia statale e corrispondenti gradi dei personale delle Ferrovie dello Stato; ai personali militari di grado inferiore a maresciallo maggiore ed equiparati; al personale subalterno, fatta eccezione per i commessi capi; al personale salariato, fatta eccezione per i capi operai. Le pensioni e gli assegni contemplati dall'art. 21, per i quali, giusta il disposto del precedente comma, non si provvede alla riliquidazione, sono aumentati in ragione del 6 per cento.
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LEGGE 8 aprile 1952, n. 212 (Art. 23 Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.) — Testo vigente | Portale Normativo