Art. 17
LEGGE 8 aprile 1952, n. 212
In vigore dal 13 apr 1952
L' della legge 16 gennaio 1936, n. 77, è sostituito dal seguente:
"All'Ordinario militare per l'Italia compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di divisione, esclusa l'indennità per spese di alloggio contemplata dall'art. 33, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per l'Esercito, approvato con il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.
"Agli effetti della eventuale liquidazione del trattamento di quiescenza e dell'applicazione delle relative ritenute si considera lo stipendio del grado di generale di divisione".
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