Art. 20

LEGGE 8 aprile 1952, n. 212

In vigore dal 13 apr 1952
L'aumento del 20 per cento degli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari previsto, ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, dall' della legge 29 aprile 1949, n. 221, viene applicato limitatamente alle prime lire 250.000 annue lorde o frazioni di esse. Resta fermo l'aumento nella misura fissa di lire 66.000 annue ai sensi del suddetto della legge 29 aprile 1949, n. 221, modificato dall' della legge 4 maggio 1951, n. 307.
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