Art. 25

LEGGE 8 aprile 1952, n. 212

In vigore dal 13 apr 1952
Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell' del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, sono elevati: da lire 56.400 a lire 62.640 annue per i titolari di pensioni od assegni diretti di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni od assegni privilegiati diretti; da lire 42.000 a lire 48.240 annue per i titolari di pensioni od assegni diretti, non privilegiati, aventi meno di 60 anni di età; da lire 37.200 a lire 43.440 annue per i titolari di pensioni od assegni indiretti o di riversibilità. Alle stesse misure sopraindicate sono elevati gli assegni di caroviveri annessi alle pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa, previsti dal terzo comma dell' del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, fatta eccezione per i caroviveri annessi alle pensioni tabellari privilegiate dirette dalla terza alla ottava categoria che sono elevati da lire 4800 a lire 11.040 annue. Negli assegni di caroviveri stabiliti dai precedenti commi è conglobata l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sè stante per le categorie di pensionati cui competono i suddetti assegni di caroviveri. Ai fini della concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui all' del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e della determinazione della sua misura, gli importi di lire 348.000, lire 336.000 e lire 324.000 annue, stabiliti dall' della legge 4 maggio 1951, n. 306, sono elevati, rispettivamente, a lire 354.240, lire 342.240 e lire 330.240 annue.
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