Art. 34
LEGGE 8 aprile 1952, n. 212
In vigore dal 13 apr 1952
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 luglio 1951, salvo quanto dispongono gli .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addì 8 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli:
ZOLI
Storico versioni
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