Art. 31
LEGGE 8 aprile 1952, n. 212
In vigore dal 13 apr 1952
La trattenuta dell'imposta complementare nella misura dell'1,50 per cento, a norma dei precedenti articoli 28 e 30, ha carattere definitivo fino alla concorrenza di complessive lire 600.000 annue; per la parte eccedente detta somma tale trattenuta ha carattere di tassazione provvisoria ed il suo importo è portato in deduzione dell'imposta dovuta, secondo l'accertamento da eseguirsi nei modi ordinari, con le normali aliquote progressive.
L'applicazione dell'aliquota progressiva sulla parte eccedente le lire 600.000 annue avrà luogo a partire dall'esercizio 1952-53 con riguardo ai redditi conseguiti nell'anno solare 1951 e in base a dichiarazione da presentarsi entro il 31 marzo 1952.
È abrogato l' del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122.
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