Art. 22 · LEGGE 8 aprile 1952, n. 212

Art. 22

LEGGE 8 aprile 1952, n. 212

In vigore dal 13 apr 1952
La nuova liquidazione prevista dai precedente articolo 21 si effettua: 1) prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe ed altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione, gli stipendi e paghe stabiliti dalle tabelle di cui agli allegati da I a VI alla presente legge, considerati aumentati ai sensi del precedente , nonchè gli altri eventuali assegni pensionabili previsti dalle disposizioni vigenti alla data da cui ha effetto la presente legge; 2) applicando le disposizioni sulle pensioni in vigore alla data suddetta ed osservando le norme e i criteri di riliquidazione stabiliti dalla legge 29 aprile 1949, n. 221; 3) attribuendo gli assegni di caroviveri nella misura stabilita dal successivo . Il decreto di riliquidazione della pensione, appena firmato, viene comunicato con ruolo di variazione provvisorio all'Ufficio provinciale del tesoro che inizia subito il pagamento della nuova pensione. Il pagamento degli arretrati è invece subordinato alla registrazione del decreto da parte della Corte dei conti.
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