Art. 5
LEGGE 8 aprile 1952, n. 212
In vigore dal 27 lug 1952
L'importo dell'indennità di carovita di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è fissato nelle seguenti misure mensili lorde:
lire 12.435 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore a 600.000 abitanti;
lire 13.130 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;
lire 13.820 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;
lire 15.210 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.
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