Art. 4
LEGGE 27 maggio 1959, n. 324
In vigore dal 14 feb 1963
Nei confronti del personale contemplato nel precedente , il disposto dell' della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1 luglio 1959, dal seguente:
"L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:
lire 5120 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3560 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;
lire 5270 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3650 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;
lire 7030 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3720 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;
lire 8940 per la prima persona, di famiglia acquisita e lire 3870 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.
"Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1000 mensili lorde per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Le quote stesse sono ulteriormente maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il quattordicesimo anno di età. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.
"L'importo di lire 25.000 stabilito dall', secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, è elevato a lire 30.000.
"Gli importi di lire 9000 e lire 8000 stabiliti dall' del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a lire 11.000 e a lire 10.000".
Le nuove misure delle quote di aggiunta di famiglia derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono concesse direttamente dagli uffici ai quali spetta l'ordinazione del pagamento degli stipendi, delle paglie e delle retribuzioni. Gli Uffici provinciali del tesoro, per il personale da essi amministrato, provvedono in base alle partite di spesa fissa che hanno in carico.(3)
3A
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1959-05-27;324#art-4