Art. 9

LEGGE 27 maggio 1959, n. 324

In vigore dal 6 giu 1959
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale in attività ed in quiescenza il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, 392 secessive modificazioni, nonchè alle categorie di personali indicate nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.
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