Art. 14
LEGGE 27 maggio 1959, n. 324
In vigore dal 6 giu 1959
Le assunzioni contrattuali di operai giornalieri di cui all', ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, devono essere contenute entro i limiti numerici e di spesa all'uopo da stabilire entro il 30 giugno, per il successivo esercizio e per ciascuna Amministrazione, dall'Amministrazione medesima di concerto con quella del tesoro.
I provvedimenti relativi dovranno giustificare le esigenze di servizio per le quali le assunzioni medesime si rendano necessarie.
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