Art. 17
LEGGE 27 maggio 1959, n. 324
In vigore dal 6 giu 1959
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con i proventi derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, recante variazioni alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi, nonchè dai provvedimenti riguardanti l'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, le tasse di circolazione delle auto vetture, l'imposta generale sull'entrata per i consumi di lusso, l'imposta unica sui giuochi di abilità e su concorsi pronostici, l'aumento della percentuale spettante allo Stato sui canoni di abbonamento delle radioaudizioni e sulle tasse radiofoniche, l'istituzione dell'imposta di fabbricazione sulla margarina, l'aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e sulla parte di redditi imponibili di categoria B, che eccede lire quattro milioni i diritti catastali previsti dall'allegato A. al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, l'imposta di fabbricazione sui gas di petroli liquefatti e il diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrente per l'attuazione della presente legge sia nei riguardi della spesa sia dell'entrata.
La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.
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