Art. 13

LEGGE 27 maggio 1959, n. 324

In vigore dal 6 giu 1959
Ai salariati di ruolo provenienti da una categoria di temporanei ed ai quali, per effetto dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1 luglio 1959, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti non di ruolo, è attribuita, nella categoria di appartenenza, a decorrere dal 1 luglio 1959, la paga d'importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguita, alla data del 1 luglio 1959, se non fossero stati nominati in ruolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1959-05-27;324#art-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo