Art. 1
LEGGE 27 maggio 1959, n. 324
In vigore dal 27 mag 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è attribuita una indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno, applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.
Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio. (4)
L'indennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma:
a) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;
b) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento; (9)
c) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;
d) non è dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe. (1)
L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi.
Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale, di cui al presente articolo, è stabilito in lire 2400 mensili nette.
Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.(6) (8)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1959-05-27;324#art-1