Art. 6

LEGGE 27 maggio 1959, n. 324

In vigore dal 6 giu 1959
I miglioramenti derivanti dall'applicazione degli ed il trattamento previsto dall'art. 15 della presente legge non danno luogo al riassorbimento degli assegni personali, ivi compresi quelli previsti dagli del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e dall' del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870.
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