Art. 2

LEGGE 1 maggio 1955, n. 318

In vigore dal 6 mag 1955
Al personale di cui all' della presente legge sono attribuite, con effetto dal 1 gennaio 1954, in sostituzione dell'indennità di famiglia prevista dall'art. 10, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, le quote complementari dell'indennità di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, nelle misure indicate agli della legge 8 aprile 1952, n. 212.
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