Art. 4
LEGGE 1 maggio 1955, n. 318
In vigore dal 6 mag 1955
In sede di conguaglio per la prima applicazione della presente legge sarà effettuato il recupero delle somme corrisposte in forza delle leggi 10 aprile 1954, n. 85, e 31 luglio 1954, n. 580. Qualora l'ammontare di tali somme risulti superiore a quello degli arretrati, da liquidarsi a norma degli articoli precedenti, per il periodo 1 gennaio 1954-28 febbraio 1955, l'eccedenza non è soggetta a recupero.
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