Art. 6
LEGGE 1 maggio 1955, n. 318
In vigore dal 6 mag 1955
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
TABELLA A
Assegno integrativo mensile netto spettante al
personale della Magistratura dal 1 gennaio 1954
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| Importo
| mensile netto
C A T E G O R I A | dell'assegno
| integrativo
--------------------------------------------------------------------
Magistrati di Cassazione: |
Primo Presidente della Corte di cassazione..........| 60.000
Procuratore generale della Corte di cassazione e|
presidente del Tribunale superiore acque pubbliche| 55.000
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed|
equiparati........................................| 50.000
Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati....| 45.000
|
Magistrati di Appello: |
Consiglieri di Corte di appello ed equiparati.......| 33.000
|
Magistrati di Tribunale: |
Giudici ed equiparati al terzo aumento quadriennale|
di stipendio......................................| 20.000
Giudici ed equiparati al primo ed al secondo aumento|
quadriennale di stipendio.........................| 10.000
Giudici ed equiparati...............................| 7.000
Aggiunti giudiziari.................................| 5.000
TABELLA B
Assegno integrativo mensile netto spettante ai magistrati del
Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia
militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, dal 1 gennaio
1954.
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| Importo
| mensile netto
C A T E G O R I A | dell'assegno
| integrativo
--------------------------------------------------------------------
Presidente del Consiglio di Stato, presidente della|
Corte dei conti, avvocato generale dello Stato......| 55.000
|
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della|
Corte dei conti, procuratore generale della Corte|
dei conti, procuratore generale militare, vice avvo-|
cati generali dello Stato...........................| 50.000
|
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice|
procuratori generali della Corte dei conti, sostitu-|
ti procuratori generali militari, consigliere rela-|
tore del Tribunale supremo militare, sostituti avvo-|
cati generali e avvocati distrettuali dello Stato...| 45.000
|
Primi referendari del Consiglio di Stato, primi refe-|
rendari ad personam della Corte dei conti, anche con|
funzioni di sostituti procuratori generali, referen-|
dari e sostituti procuratori generali della Corte|
dei conti con aumento quadriennale di stipendio,|
procuratori militari, vice avvocati e procuratori|
capo dello Stato....................................| 33.000
|
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei|
conti, sostituti procuratori generali della Corte|
dei conti, vice procuratori militari, giudici rela-|
tori dei Tribunali militari, sostituti avvocati di|
1ª classe e sostituti procuratori capo dello Stato..| 20.000
|
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di|
1ª classe, vice referendari della Corte dei conti|
con aumento quadriennale di stipendio, sostituti av-|
vocati di 2ª classe e procuratori di la classe dello|
Stato...............................................| 10.000
|
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di|
2ª classe, vice referendari della Corte dei conti,|
procuratori di 2ª classe dello Stato................| 7.000
|
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di|
3ª classe, procuratori di 3ª classe dello Stato.....| 5.000
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 maggio 1955
EINAUDI
SCELBA - DE PIETRO - GAVA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1955-05-01;318#art-6