Art. 5
LEGGE 1 maggio 1955, n. 318
In vigore dal 6 mag 1955
All'onere di lire 2 miliardi e 170 milioni, derivante per l'esercizio finanziario 1954-55 dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 663 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.
A quello di lire un miliardo e 936 milioni, relativo all'esercizio 1955-56, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero, per l'esercizio medesimo, concernente il fondò occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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