Art. 1
LEGGE 1 maggio 1955, n. 318
In vigore dal 6 mag 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Al personale statale in attività di servizio il cui trattamento per stipendio è previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è attribuito, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954, un assegno integrativo mensile netto, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure stabilite nelle tabelle allegate alla presente legge.
Si applicano, all'assegno integrativo di cui al precedente comma, le norme contenute negli del decreto del Presidente della Repubblica 41 febbraio 1955, n. 23.
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