Art. 4
LEGGE 10 agosto 1964, n. 656
In vigore dal 28 ago 1964
L'integrazione della tredicesima mensilità prevista dalla presente legge:
è soggetta alla disciplina d'imposta in vigore al 16 dicembre 1963;
non si considera ai fini della determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo sia di attività di servizio che di quiescenza da assoggettare, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, alle corrispondenti aliquote d'imposta, e non concorre a costituire la quota esente di lire 240.000 prevista dallo stesso articolo;
non va computata ai fini di quanto disposto dagli , ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall', secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, nonchè dall' della legge 10 febbraio 1962, n. 66;
non va computata, altresì, per la determinazione del limite di reddito di lire 720.000 agli effetti della Legge 9 novembre 1961, n. 1240.
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