Art. 2
LEGGE 10 agosto 1964, n. 656
In vigore dal 28 ago 1964
La tredicesima mensilità dovuta per l'anno 1963 al personale in attività di servizio il cui trattamento economico è regolato dalla legge 21 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni è integrata, con la stessa disciplina, di un importo pari ad una mensilità lorda dell'indennità mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21.
L'importo dovuto in applicazione del presente articolo e di quello precedente è determinato con riguardo alla funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio considerati ai fini della corresponsione della tredicesima mensilità per il 1963 ed è assoggettato alle sole ritenute erariali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-08-10;656#art-2