Art. 3
LEGGE 10 agosto 1964, n. 656
In vigore dal 28 ago 1964
Nei riguardi dei titolari di pensioni ed assegni aventi diritto all'integrazione temporanea di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315, la tredicesima mensilità spettante, per l'anno 1963, ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876, è integrata, con la stessa disciplina, di un importo pari ad una mensilità dell'integrazione temporanea medesima.
L'importo dovuto in applicazione del precedente comma è assoggettato alle sole ritenute gravanti sulla integrazione temporanea richiamata nel comma stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-08-10;656#art-3