Art. 8

LEGGE 10 agosto 1964, n. 656

In vigore dal 28 ago 1964
Con effetto dal 23 febbraio 1963, all' della legge 30 ottobre 1953, n. 841, è aggiunto il seguente comma: "Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Università, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno, di età".
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