Art. 11
LEGGE 10 agosto 1964, n. 656
In vigore dal 28 ago 1964
All'onere di lire 35.700.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con riduzione, dello stanziamento del capitolo n. 574 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64.
Per l'Azienda nazionale autonoma delle strade e per l'Azienda monopolio banane si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci su proposta delle Aziende stesse.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto, attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome non indicate nel precedente comma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO-PIERACCINI COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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