Art. 1

In vigore dal 14 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni; Visto l'art. 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . Oltre che negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, al personale femminile coniugato competono le quote complementari dell'indennità di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, per la prole minorenne a carico, quando il marito disoccupato non fruisca di prestazioni ordinarie o straordinarie dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e sia sprovvisto di risorse economiche a qualsiasi titolo per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia. Se il marito disoccupato è provvisto di risorse economiche inadeguate per il mantenimento proprio e di tutti i figli minorenni, ma sufficienti per mantenere una parte di dette persone, competono le quote complementari dell'indennità di carovita soltanto per il figlio o per i figli minorenni per il cui mantenimento Le risorse stesse non bastino. A tal fine si applicano le disposizioni dell', ultimo comma, del citato decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;592#art-1

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