Art. 4
In vigore dal 14 ago 1955
Le quote complementari di cui ai precedenti articoli non possono essere corrisposte per un periodo superiore ad anni due; la corresponsione non può ripetersi se non sia trascorso almeno un anno dal compimento del periodo suddetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;592#art-4