Art. 3
In vigore dal 14 ago 1955
Per avere titolo alla concessione delle quote complementari per la prole minorenne, la dipendente deve esibire i seguenti documenti, unitamente a domanda scritta in cui dichiari, sotto la propria personale responsabilità, che la condizione del marito risultante dalla documentazione allegata risponde al vero e che quest'ultimo non gode di altri redditi all'infuori di quelli indicati:
a) stato di famiglia - di data non anteriore a mesi tre da quella di presentazione - con l'indicazione della qualifica professionale del marito;
b) certificato rilasciato dal competente Ufficio di collocamento dal quale risulti lo stato attuale di disoccupazione del marito e la relativa decorrenza. Detto certificato va rinnovato ogni tre mesi, sotto pena di decadenza;
c) certificato rilasciato dai competenti organi dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale comprovante che il marito non percepisce sussidi di disoccupazione e che non ha diritto a percepirne per lo stato di disoccupazione in atto. In caso contrario detto certificato dovrà indicare la misura lorda giornaliera del sussidio in godimento ed il termine di scadenza di tale beneficio;
d) certificati degli Uffici distrettuali delle imposte dirette della circoscrizione dove il marito disoccupato risiede e di quella di origine comprovante la mancanza di redditi, o, in caso contrario, la natura dei redditi stessi ed il loro valore imponibile accertato.
Ad integrazione di ciò, l'Amministrazione interessata avrà cura di accertare, tramite i carabinieri o l'ufficio di pubblica sicurezza che il marito disoccupato della dipendente versa effettivamente in tale condizione, non esplicando nessuna attività, saltuaria o continuativa, in proprio o sotto terzi suscettibile di reddito per l'interessato. Tali accertamenti dovranno ripetersi almeno i sei mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;592#art-3