Art. 2

In vigore dal 14 ago 1955
È da considerare disoccupato, ai fini dell'applicazione del precedente , il marito della dipendente che appartenga ad una delle categorie indicate ai punti 1 e 2 dell'art. 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e risulti iscritto nelle liste di collocamento presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione o organi dipendenti della circoscrizione nella quale gli interessati hanno la propria residenza. Ai fini di quanto previsto dal presente regolamento, lo stato di disoccupazione decorre dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;592#art-2

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