Art. 43

LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

In vigore dal 23 gen 1986
Con effetto dal 1 gennaio 1969, sono apportate le seguenti modifiche agli del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni: 1) la lettera a) dell' è sostituita dalla seguente: "a) il marito nei confronti della moglie purchè essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette". 2) la lettera b) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente: "b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 32.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette". 3) L' è sostituito dal seguente: "I limiti di reddito previsti negli per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 30.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 54.000 mensili per i due genitori". Con effetto dal 1 gennaio 1969, il terzo comma dell' della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente: "L'aumento previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell' del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purchè essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 21.000 mensili o a lire 30.000 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione".(6a) Ai fini di quanto previsto dall', ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall'articolo 7 della presente legge. I miglioramenti stabiliti dalla presente legge non sono computabili ai fini dei limiti di reddito di cui all', terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153 (Art. 43 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.) — Testo vigente | Portale Normativo