Art. 12

In vigore dal 8 gen 1971
L'aumento di pensione e l'eventuale assegno, personale derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli non vanno computati: ai fini di quanto disposto dagli , ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall', secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, nonché dall' della legge 10 febbraio 1962, n. 66; per la determinazione del limite di reddito previsto dall' della legge 25 novembre 1964, n. 1266.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1081#art-12

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