Art. 15
In vigore dal 8 gen 1971
Per accelerare la riliquidazione delle pensioni prevista nel presente decreto ed il pagamento delle pensioni stesse, sono autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per lavoro straordinario, nei limiti massimi di orario e di spesa mensili previsti dalle vigenti disposizioni nonché con i compensi speciali di cui all' del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni, per le prestazioni eccezionali, rese con il sistema del cottimo, in eccedenza ai limiti mensili predetti.
Il Ministro per il tesoro stabilirà d'intesa con le amministrazioni interessate, i criteri e le modalità per l'esecuzione dei lavori inerenti alla riliquidazione delle pensioni e, con propri decreti, provvederà alle occorrenti variazioni di bilancio.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1081#art-15