Art. 11

In vigore dal 8 gen 1971
Nei riguardi dei titolari di pensioni o assegni, cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1 settembre 1971, viene conservata a titolo di assegno personale, non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti, a qualsiasi titolo spettanti, la eventuale differenza tra l'importo complessivo mensile netto del trattamento di quiescenza in godimento al 31 agosto 1971 e quello dovuto dal 1 settembre 1971. Ai fini del raffronto si considerano la pensione e l'assegno, nonché l'eventuale assegno personale di cui all'art. 37 della legge 18 marzo 1968, n. 249. L'assegno personale di cui al primo comma è soggetto soltanto al bollo per tassa di quietanza e va corrisposto anche con la tredicesima mensilità spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876. Nei confronti del personale al quale si applica l'ultimo comma dell'art. 37 della legge 18 marzo 1968, n. 249; la pensione risultante dalla riliquidazione o dall'aumento percentuale è corrisposta nei limiti del trattamento netto in godimento al 31 agosto 1971.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1081#art-11

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