Art. 13

In vigore dal 8 gen 1971
I precedenti articoli si applicano anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonché ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere è a carico del fondo e della cassa predetti. I provvedimenti di riliquidazione delle pensioni relative ai personali di cui al comma precedente sono adottati, anche per quanto riguarda la corresponsione degli acconti, dagli organi amministrativi del fondo e della cassa predetti in conformità alle rispettive norme di legge e di regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1081#art-13

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