Art. 9
In vigore dal 8 gen 1971
L'assegno mensile di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, dovuto, in aggiunta al nuovo trattamento di quiescenza, al personale militare al quale compete il trattamento economico di sfollamento, è riliquidato, con effetto dal 1 settembre 1971 tenendo conto, per quanto riguarda il trattamento di attività, delle seguenti competenze:
stipendio o paga in vigore al 1 settembre 1971, ridotto del 10 per cento;
quote di aggiunta di famiglia;
indennità militare nelle misure vigenti al 1 settembre 1971;
assegno personale di sede, nei confronti di coloro per i quali l'assegno stesso sia calcolato e che al 1 settembre 1971 risiedono in comune con popolazione non inferiore a 700.000 abitanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1081#art-9