Art. 4
In vigore dal 8 gen 1971
Il settimo comma dell' della legge 27 maggio 1959, n. 324, è sostituito, con effetto dal 1 settembre 1971, dal seguente:
"La corresponsione dell'indennità integrativa speciale è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici in genere ancorchè svolgano attività lucrativa".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1081#art-4