Art. 3
In vigore dal 8 gen 1971
Con effetto dal 1 settembre 1971, l', secondo comma, della legge 26 novembre 1953, n. 876, è sostituito dal seguente:
"Tale tredicesima mensilità, per i titolari di pensione o assegno decorrente da data non posteriore al 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, va commisurata al trattamento mensile loro dovuto al 1 dicembre ai suddetti titoli e va corrisposta unitamente alla rata di pensione pagabile nel mese di dicembre; invece per i titolari ai quali la pensione o l'assegno non sia spettato per l'intero anno la tredicesima mensilità va concessa in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni del trattamento mensile loro dovuto ai suddetti titoli al 1 dicembre, oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, unitamente alla rata di pensione pagabile nel mese di dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno".
Con effetto dalla predetta data del 1 settembre 1971, l' della legge 26 novembre 1953, n. 876, è sostituito dal seguente:
"Ai titolari di pensioni o assegni che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici in genere, ancorchè svolgano attività lucrativa, la tredicesima mensilità di cui al precedente non compete relativamente al periodo in cui hanno prestato detta opera retribuita.
Qualora però l'importo della tredicesima mensilità che spetterebbe come pensionato, tenuto conto anche del caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilità dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, compete agli interessati la tredicesima mensilità nella misura pari alla differenza fra i due importi predetti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1081#art-3