Art. 8

In vigore dal 8 gen 1971
Nei riguardi dei pensionati ex dipendenti delle cessate gestioni statali del dazio di consumo contemplati dalla legge 22 dicembre 1952, n. 3595, la riliquidazione della pensione prevista dal precedente si effettua sulla base della totalità del servizio prestato e le pensioni risultanti dalla riliquidazione medesima sono a carico dello Stato, salvo per la somma già a carico dei comuni alla data del 31 agosto 1971. Analogo criterio è seguito nei riguardi degli altri titolari di pensioni o assegni a onere ripartito per i quali abbia trovato applicazione il disposto dell' della legge 27 settembre 1963, n. 1315.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1081#art-8

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