Art. 17

In vigore dal 8 gen 1971
Sono abrogate le disposizioni precedenti incompatibili con quelle del presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 settembre 1971. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 89. - GRECO
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