Art. 15
In vigore dal 12 mar 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad assumere per lo stesso servizio di controllo governativo presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia, e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione dei biglietti della stessa Banca d'Italia, sino alla concorrenza di non più di 180 unità, sottufficiali a riposo della Guardia di finanza, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di età non superiore ai 58 anni.
Tale personale sarà assunto su apposita domanda, a giudizio del Ministro per il tesoro, e usufruirà del trattamento economico e giuridico del personale non di ruolo di 3ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, con l'osservanza della norma contenuta nell', ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Esso fruirà altresì delle indennità e compensi speciali eventualmente spettanti, in base alle disposizioni di legge in vigore, al personale non di ruolo della predetta categoria addetto ai cennati uffici di controllo.
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