Art. 17

In vigore dal 12 mar 1948
Nella prima applicazione del presente decreto possono essere conferiti posti del ruolo di cui alla tabella dell'allegato IV al presente decreto entro i seguenti limiti: 20 di grado nono, 20 di grado decimo, 20 di grado undecimo, al personale dei ruoli di gruppo B dipendente dal Ministero del tesoro che rivesta grado almeno uguale a quello da conferire, ovvero che rivesta grado immediatamente inferiore purchè sia in possesso dell'anzianità normale per il conseguimento della promozione al grado superiore nel ruolo di appartenenza, nonché al personale dei ruoli di gruppo B di altre Amministrazioni dello Stato che si trovi nelle cennate condizioni, presti servizio da almeno un anno presso l'Amministrazione centrale del tesoro e sia in possesso di uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione nei ruoli di gruppo B del Ministero del tesoro. Il conferimento dei posti di cui al presente articolo dovrà effettuarsi in base ai risultati di appositi concorsi interni per titoli da integrarsi con prova diretta ad accertare il grado di cultura e preparazione specifica dei candidati. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità di espletamento dei concorsi per ciascun grado. I vincitori dei concorsi saranno inquadrati, in ciascun grado, in base alla graduatoria di merito.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;111#art-17

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