Art. 20
In vigore dal 12 mar 1948
Nella prima attuazione del presente decreto il personale dei ruoli di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro e delle ragionerie delle Intendenze di finanza dei gradi 6° e 7° munito di laurea e quello non munito di detto titolo di studio, ma appartenente agli stessi ruoli almeno dal 30 novembre 1923, può essere collocato, a giudizio del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione e secondo l'ordine di anzianità di grado, nei corrispondenti gradi e qualifiche dei ruoli di gruppo A degli Uffici provinciali del tesoro e delle ragionerie delle Intendenze di finanza per il numero dei posti che sarà stabilito per ciascun grado con decreto del Ministro per il tesoro e comunque non oltre il limite dei posti disponibili nelle rispettive tabelle allegate al presente decreto.
Con l'osservanza, delle suddette modalità saranno collocati nel grado 8° dei ruoli di gruppo A degli Uffici provinciali del tesoro e delle ragionerie delle Intendenze di finanza i funzionari del corrispondente grado di gruppo B muniti della prescritta laurea.
I posti di grado 8° del ruolo di gruppo A degli Uffici provinciali del tesoro e delle ragionerie delle Intendenze di finanza che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto non coperti ai sensi del precedente comma saranno conferiti, in base a graduatoria di merito comparativo, al personale dei ruoli di gruppo B delle stesse Amministrazioni di grado immediatamente inferiore, purchè provvisto della prescritta laurea.
Ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per la promozione al grado superiore dei funzionari collocati nei ruoli di gruppo A in base al presente articolo, si applica il disposto dell'art. 33 della legge 25 gennaio 1940, n. 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;111#art-20