Art. 18

In vigore dal 12 mar 1948
I ruoli organici del personale della Ragioneria generale dello Stato di cui agli allegati I e II alla legge 26 luglio 1939, n. 1037, e quelli del personale della carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza di cui all'allegato II alla legge 25 gennaio 1940, n. 4, sono sostituiti dai ruoli organici di cui agli allegati V e VI al presente decreto, firmato dal Ministro proponente. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell' della legge 25 gennaio 1940, n. 4.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;111#art-18

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