Art. 24
In vigore dal 12 mar 1948
I soprannumeri attualmente esistenti in taluni ruoli dei personali di cui, alle unite tabelle ed il loro eventuale riassorbimento continuano ad essere regolati dalle disposizioni che li autorizzarono.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;111#art-24