Art. 11

In vigore dal 12 mar 1948
L'assunzione al grado iniziale dei ruoli di gruppo B e C di cui al precedente , è effettuata mediante concorsi per titoli riservati al personale dei corrispondenti ruoli degli Uffici provinciali del tesoro di pari grado o di grado immediatamente inferiore che sia in possesso dei prescritti requisiti per la promozione al grado 9° di gruppo B e al grado 10° di gruppo C. Su proposta del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme per l'espletamento dei concorsi di cui al precedente comma.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;111#art-11

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