Art. 9

In vigore dal 12 mar 1948
Nella prima applicazione del presente decreto i posti di cui alla tabella D dell'allegato II al decreto stesso sono conferiti, a domanda, al personale subalterno dell'Amministrazione centrale delle finanze e delle Intendenze di finanza e quello del Tesoro, che rivesta nel ruolo di provenienza grado uguale o almeno immediatamente inferiore a quello da conferire e che sia giudicato particolarmente meritevole dal Consiglio di amministrazione. L'inquadramento di cui al precedente comma sarà effettuato in base alla rispettiva anzianità di grado.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;111#art-9

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